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Lo statuto

ssociazione dei Medici Psicoterapeuti - Venezia STATUTO

Associazione dei Medici Psicoterapeuti - Venezia

A.M.P.-Ve

STATUTO

 

ART. 1- DENOMINAZIONE

E' costituita un' Associazione dei Medici Psicoterapeuti, denominata "A.M.P.-Ve".

 

ART.2-SEDE

L' Associazione ha sede presso l'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Venezia, in Mestre (VE), via Mestrina, n. 86.

 

'ART.3-SCOPO

L ' Associazione non riconosciuta è apolitica e non ha fini di lucro, con struttura democratica.

I suoi scopi istituzionali sono:

A) promozione dell' attività psicoterapeutica medica;

B) tutela dell' esercizio dell' attività psicoterapeutica medica;

C) promozione presso enti pubblici o privati della conoscenza della attività psicoterapeutica medica;

D) promozione dell' attività di formazione e di aggiornamento;

E) favorire il confronto culturale fra gli associati e non-associati;

F) favorire scambi culturali con altre associazioni, categorie e centri, culturali e non-culturali, che perseguano finalità che coincidano, anche parzialmente, con gli stessi scopi.

Potranno essere soci Associazioni e Circoli aventi attività e scopi non in contrasto con quelli dell' A.M.P.-Ve.

 

 

ART.4-DURATA

La durata dell' Associazione viene stabilita dalla data della sua costituzione fino al 2044 (duemilaquarantaquattro).

La durata si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno se non interverrà recesso da parte di tutti i soci almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza sopra citata.

 

ART. 5-DEI MEZZI FINANZIARI

I mezzi finanziari di cui si avvale l' Associazione per il conseguimento degli scopi sociali sono costititi dalle quote annuali dei Soci,dalle oblazioni volontarie, dalle donazioni e proventi in genere.

 

ART.6-QUOTE

I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento di alcuna quota.

Il Presidente dell' Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Venezia, o il rappresentante del Presidente dello Ordine, è associato gratuitamente e viene normalmente sostituito o rinominato ad ogni elezione ordinistica.

Le quote per tutti gli altri Soci sono fissate ad ogni anno sociale, vengono deliberate dal Consiglio direttivo e ratificate dalla Assemblea; le quote sono dovute entro 60 giorni dalla data della Assemblea.

Il Socio, che cessa -per qualsiasi causa- di far parte della Associazione, ha l' obbligo di versare la quota sociale stabilita per tutta la durata dell' esercizio sociale in corso del quale è avvenuta la cessazione della qualifica.

In caso di inadempimento il Consiglio direttivo può espellere il Socio.

 

ART. 7-PATRIMONIO

Il patrimonio dell' Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili ad essa pervenuti a qualsiasi titolo, dalle quote associative o proventi in genere comunque pervenuti: tali beni costituiscono il fondo comune che il Consiglio direttivo utilizza per le attività sociali.

Sono entrate ordinarie le quote associative e gli interessi attivi delle rendite patrimoniali.

Sono entrate straordinarie le oblazioni e i contributi volontari dei Soci, di enti pubblici o privati, ed ogni altro cespite proveniente a qualsiasi titolo.

 

ART. 8-SOCI

L' Associazione è costituita tra medici aventi titolo per la iscrizione all' elenco dei medici psicoterapeuti ai sensi dello art. 35 della legge 56 del 1989 con le future modifiche e titoli equipollenti.

Sono ammessi all' Associazione inoltre quali aggregati-uditori: di diritto il Presidente dell' Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Venezia o il rappresentante/delegato dal Presidente dell' Ordine stesso, e altri, che ne facciano richiesta, con le modalità descritte al punto 4 del presente articolo.

I soci si distinguono in quattro categorie, di cui le prime tre raccolgono i soci effettivi:

I) Soci FONDATORI: coloro che hanno partecipato alla costituzione della Associazione, nonchè firmatari del presente atto;

II) Soci ONORARI: coloro che, per la frequenza della Associazione o per aver contribuito finanziariamente o svolto attività a favore dell' Associazione stessa, hanno sostenuto la attività e acquisito particolari benemerenze per la sua valorizzazione;

III) Soci ORDINARI: tutti coloro che in possesso dei requisiti sopraindicati e iscritti presso il competente Ordine dei Medici, abbiano ottenuto la ammissione da parte del Consiglio direttivo dell' A.M.P.-Ve; i medici-psicoterapeuti di altre Provincie possono, se autorizzati dal Consiglio, costituire sezioni locali.

IV) Soci UDITORI/AGGREGATI, fra i quali:

-il Presidente, o un rappresentante o delegato nominato dal Presidente dell' Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Venezia, di diritto associato;

-altre Associazioni, centri o circoli o istituti, o persone fisiche, che abbiano attività e scopi non in contrasto con quelli della A.M.P.-Ve. Tali soci partecipano alle riunioni e alla attività sociale.

 

ART. 9-RECESSIONE DA SOCIO

La qualifica di Socio può venir meno per i seguenti motivi:

-per decesso;

-per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima dello scadere dell' anno, altrimenti l' adesione si intende tacitamente rinnovata per un altro anno;

-per decadenza, nel caso in cui venga a mancare uno dei requisiti per cui il socio è strato ammesso;

-per delibera di esclusione dell' Assemblea.

Sono considerate cause di esclusione del Socio:

-l' indisciplina, l' indegnità da chiunque accertate;

-la morosità nei pagamenti delle quote associative; viene considerato moroso il Socio che essendo stato invitato per iscritto e per due volte consecutive a distanza di non meno di 2 (due) mesi l' uno dall' altro dall' organo amministrativo a mettersi in regola con i pagamenti delle quote sociali, non vi abbia provveduto.

 

ART. 10-ORGANI SOCIALI

Sono organi dell' Associazione:

-l' Assemblea generale;

-il Consiglio Direttivo;

-il Presidente;

-il Segretario-Tesoriere.

Le cariche sociali sono gratuite.

 

ART. 11-ASSEMBLEA DEI SOCI

L' Assemblea è aperta a tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote associative e le sue deliberazioni obbligano tutti i Soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti, ad attenersi ad esse.

L' Associazione ha nell' Assemblea il suo organo sovrano; la Assemblea è convocata dal Presidente o da un delegato, per comunicazione scritta o telefonica, almeno una volta all' anno presso la sede dell' Associazione o anche altrove purchè nello ambito della Provincia di Venezia, ed entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell' anno sociale, che si chiude al 31 dicembre di ogni anno; per la approvazione del bilancio di esercizio, hanno diritto di voto tutti i soci, mentre tutte le altre delibere e le votazioni competono esclusivamente ai soci effettivi.

L' Assemblea è convocata inoltre ogni qualvolta venga ritenuto opportuno dal Presidente con le modalità suddescritte, o per richiesta scritta di almeno un quarto dei soci. La prima e la seconda convocazione potranno essere convocate nella stessa giornata, sia pure con un ragionevole intervallo di tempo l' una dall' altra.

L' Assemblea è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno metà degli iscritti in prima convocazione, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può essere rappresentato solamente da un altro associato. Ogni associato, con esclusione dei membri del Consiglio direttivo e del Presidente o rappresentante/delegato dell' Ordine, può essere portatore di non più di due deleghe.

Le delibere relative alle modifiche statutarie, alla modifica degli organi sociali, al trasferimento della sede , allo scioglimento della associazione vengono addottate con voto favorevole dei due terzi dei presenti o rappresentati. Le altre delibere vengono approvate a maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati.

 

ART. 12-ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Le Assemblee possono essere Ordinarie o Straordinarie.

Spetta all' assemblea ordinaria:

-deliberare sulle direttive di ordine generale e dare indicazioni per il conseguimento degli scopi statutari;

-eleggere i componenti del Consiglio direttivo;

-approvare i bilanci preventivi e consuntivi dell' Associazione;

-discutere e deliberare relativamente ad ogni altro argomento ad essa demandato per statuto.

Spetta all' Assemblea straordinaria:

la discussione e le delibere su proposte di modifiche del presente statuto, sul trasferimento della sede per volontà degli associati, sullo scioglimento dell' Associazione.

L' Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è diretta dal Presidente dell' Associazione ed in sua assenza o impedimento, dal Vice-presidente, o da altro membro del Consiglio scelto dalla Assemblea. Le deliberazioni addottate dovranno essere riportate su apposito verbale.

I verbali dell' Assemblea sono redatti dal Segretario, approvati dall' Assemblea e firmati dal Presidente e dal Segretario.

 

ART. 13-CONSIGLIO DIRETTIVO: composizione e funzioni

Il Consiglio direttivo è composto da 5 (cinque) membri, di cui almeno due scelti tra i soci Fondatori per i primi quattro anni di vita della Associazione, eletti con votazione dall' Assemblea dei soci; i Consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio direttivo nominati nel quadriennio in sostituzione di altri comunque cessati, durano in carica fino a completamento di detto quadriennio.

Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno il Presidente, elegge inoltre il Vice-presidente che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, e il Segretario-Tesoriere.

Qualora un Consigliere dia luogo a tre assenze consecutive senza giustificazione decade dall' incarico.

In caso di dimissioni, perdita di qualità di Socio o di decadenza di un Consigliere, i componenti del Consiglio nominano al suo posto il primo dei non eletti nelle elezioni precedenti, e in mancanza nominano un socio, che resterà in carica per tutta la durata del Consiglio direttivo medesimo. L' Assemblea successiva ratifica la nomina.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica, e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio direttivo. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o in mancanza di questo dal Vicepresidente, o da altra persona scelta all' interno del Consiglio.

I verbali delle riunioni, trascritti sull' apposito libro sociale a responsabilità del Presidente, sono letti seduta stante e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della riunione attuata.

Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell' Associazione, essendo di sua competenza tutto ciò che per legge o per statuto non è espressamente riservato alla competenza dell' Assemblea dei Soci; in particolare il Consiglio direttivo:

-cura il conseguimento dei fini statutari e redige i programmi per la attuazione delle finalità sociali in armonia alle delibere assembleari;

-vigila sull' osservanza e sull' applicazione delle delibere e sulla loro osservazione;

-ratifica l' accettazione dei colleghi che, avendo i requisiti di cui allo art.8 del presente statuto, abbiano presentato domanda scritta di ammissione all' Associazione, e delibera sulla accettazione degli altri, persone fisiche o enti, che abbiano anch' essi fatto domanda scritta di ammissione;

-delibera relativamente all' esclusione o decadenza dei soci;

-promuove e attua tutte le iniziative prevviste dai compiti istituzionali, anche delegando specifiche mansioni o compiti ad associati nominativamente indicati;

-redige con il Segretario-Tesoriere i bilanci preventivi e consuntivi, e predispone i progetti da sottoporre all' Assemblea.

 

ART. 14-CONSIGLIO DIRETTIVO: convocazione

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con almeno tre giorni di preavviso, nella sede sociale o altrove, con lettera spedita e in caso di urgenza anche solo verbalmente, specificando la data, l'ora, il luogo, e l' ordine del giorno della riunione. Il Consiglio stabilisce comunque ad ogni riunione la data della successiva convocazione ove non intervengano motivi di urgenza.

In difetto di tali formalità e termini, il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti i Consiglieri in carica.

Il Presidente o chi per lui, in caso di impedimento o di assenza, è tenuto ad effettuare la convocazione del Consiglio almeno una volta all' anno per redigere il bilancio consuntivo e preventivo e quando ne sia fatta richiesta al Presidente da tre Consiglieri.

A cura del Presidente, o suo delegato nel Consiglio, verrà redatto processo verbale di ogni riunione del Consiglio.

 

ART. 15-IL PRESIDENTE

Il Presidente cura l' esecuzione delle deliberazioni dell' Assemblea e del Consiglio direttivo; il Presidente è il rappresentante legale dell' Associazione, ha la firma che può delegare a uno o più Consiglieri, e presiede l' Assemblea dei Soci e il Consiglio direttivo; spetta al Presidente promuovere giudizi in sede legale, civile, fiscale e amministrativa in nome e per conto della Associazione; può nominare o delegare procuratori.

Il Presidente dura in carica per quattro anni, ed è rieleggibile; in caso di sue dimissioni il Consiglio direttivo viene integrato ai sensi dell' art.13 del presente statuto, e il Consiglio direttivo provvede alla nomina del nuovo Presidente che dura in carica fino alle successive elezioni.

 

ART. 16-IL SEGRETARIO-TESORIERE

Il Segretario-Tesoriere è nominato dal Consiglio direttivo per il quadriennio, e tiene aggiornato il libro dei soci, e custodisce lo archivio sociale e il libro dei verbali delle adunanze della Assemblea e del Consiglio, e li sottoscrive con il Presidente; vigila sulla tenuta della contabilità e coadiuva il Presidente sul controllo delle entrate ed uscite deliberate dal Consiglio; provvede agli incassi e versamenti e ne risponde all' Associazione e al Presidente. Il Segretario-Tesoriere può essere coadiuvato da un aiutante anche non socio, nominato dal Presidente.

 

ART. 17-SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell' Associazione è deliberato dall' Assemblea straordinaria, la quale delibererà poi con maggioranza relativa la nomina di un liquidatore o delibererà in merito alla destinazione del patrimonio.

ART. 18-REGOLAMENTO

A cura del Consiglio direttivo, particolari norme di disciplina, funzionamento ed esecuzione del presente statuto potranno essere elaborate e disposte; tali norme avranno validità fino alla ratifica della prima Assemblea ordinaria successiva, che renderà stabile -se approvata,- la norma stessa.

ART. 19-NORME AGGIUNTIVE

Per quanto non prevvisto dal presente statuto, si applicano le norme di Legge in materia.

Il contratto è aperto all' adesione di quanti abbiano titolo per essere ammessi. A tal fine la volontà di aderire all' Associazione e di esservi iscritti comporta l' adesione incondizionata agli articoli dello statuto.

 

Bruno Graziotti, Italo Fabbrucci, Giancarlo Cecchinato, Antonio Donadini, Renzo Giacomini, Andrea Grosz, Gabriele Optale, Fraccon Ida, Antonella Turchetto, Giulio Bergamasco, Salvo Capodieci, Elio Villa

Allegato "A"

ad Atto in data 19.12.1996

Rep. n. 24/23

Notaio Elio Villa- Venezia

Registrato a Venezia 27.12.1996